RIMBORSO DELL’IMU PER I PROPRIETARI CHE HANNO SUBITO LA SOSPENSIONE DEGLI SFRATTI A CAUSA DELLA PANDEMIA PER IL COVID
Il blocco sulle esecuzioni degli sfratti per morosità a causa del Covid è terminato il 31.12.2021.
I proprietari di immobili occupati da inquilini morosi che sono rimasti pregiudicati da detta lunga sospensione degli sfratti possono fortunatamente beneficiare dell’esenzione dell’IMU relativa al 2021.
Infatti l’articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede l’esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2021 relativa all’immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021 e per coloro che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
Laddove i proprietari sopra indicati avessero già pagato l’IMU hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021 oppure nel caso di pagamento dell’intera somma in un’unica soluzione, sempre entro il 16 giugno, spetta il rimborso dell’intera somma versata.
La domanda di rimborso deve essere presentata al Comune competente.
Nell’istanza occorre indicare, oltre ai dati identificativi del contribuente e dell’immobile, i seguenti elementi che danno diritto al rimborso:
- il possesso dell’immobile
- la sua concessione in locazione a uso abitativo
- gli estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successiva al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre
- gli estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’Imu relativa al 2021
- l’importo di cui si chiede il rimborso
- le coordinate bancarie.
Il decreto precisa, inoltre, che i beneficiari dovranno attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’Imu 2021 e al rimborso dell’importo versato nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione, presentata secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 769, della legge di bilancio 2020 e, quindi, entro il 30 giugno 2022.
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