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Le tempistiche per ottenere la liberazione dell’immobile

Il procedimento di sfratto si compone di due fasi, di cui la seconda è solo eventuale e diventa necessaria solo nel caso in cui il conduttore/inquilino non rilasci spontaneamente l’unità immobiliare occupata:

  1. la prima fase (di cognizione) si svolge davanti al giudice del tribunale dove è situato l’immobile e termina con l’emissione del procedimento di convalida di sfratto (cfr. la sezione “La procedura di sfratto” di questo sito);
  2. la seconda fase (di esecuzione) si svolge con l’intervento dell’ufficiale giudiziario ed è indispensabile solo nel caso in cui il conduttore/inquilino non liberi spontaneamente l’immobile (cfr. la sezione “La liberazione dell’immobile” di questo sito).

La prima fase si conclude mediamente nel giro di qualche mese, a seconda degli scenari che si presentano in udienza (notificazione in mani proprie dell’intimazione di sfratto e mancata opposizione del conduttore, oppure richiesta del termine di grazia con rinvio dell’udienza, a mero titolo esemplificativo).

Nella migliore delle ipotesi la prima fase si può concludere anche in un solo mese quando il giudice convalida lo sfratto nel corso della prima udienza. Ciò si verifica, ad esempio, quanto la notifica dell’intimazione di sfratto è avvenuta nelle mani proprie del conduttore ai sensi dell’art. 138 cpc e il conduttore non si è presentato in udienza o si è presentato in udienza ma non ha fatto opposizione. In ogni caso ai sensi dell’art. 660, comma 4, c.p.c., tra la data della notificazione dell’intimazione e quello dell’udienza devono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni.

La seconda fase è invece più lunga, in quanto sono mediamente necessari circa 4 accessi dell’ufficiale giudiziario prima che venga eseguito lo sfratto con la forza pubblica. Tra un accesso e l’altro generalmente decorrono circa 2 mesi.

Premesso che ogni caso è a sé, in media, per per ottenere la liberazione dell’immobile è necessario circa un anno da quando si inizia la procedura e, pertanto, è auspicabile avviare il procedimento di sfratto appena possibile e, comunque, appena si manifesta la morosità.

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