• Viale San Michele del Carso 13 20144 Milano
  • studio@cclegal.it
  • 02 49524655 02 49524656339 6191446

SE L’INQUILINO NON PAGA L’AFFITTO SI PUÒ SMETTERE DI PAGARE LE TASSE SUI CANONI NON PERCEPITI?

La risposta è che solo con lo sfratto per morosità viene sospeso l’obbligo di pagare le tasse sui canoni di locazione non incassati

Ma andiamo con ordine.

Quando si ha la disponibilità di un immobile spesso si decide di metterlo a reddito concedendolo in locazione.

Come noto, gli importi di cui ai canoni di locazione costituiscono una fonte di reddito e conseguentemente su dette somme vengono pagate le tasse secondo le aliquote e gli scaglioni Irpef relativi al reddito del contribuente oppure secondo il regime fiscale della “cedolare secca” applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

Se però l’inquilino è moroso e non paga l’affitto purtroppo non viene meno l’obbligo di pagare le tasse sui canoni di locazione non percepiti in modo automatico per effetto della sola morosità.

L’unico modo evitare di pagare le tasse sugli importi non percepiti è iniziare un procedimento giudiziale di convalida di sfratto tramite un avvocato esperto in sfratti.

La legge prevede, infatti, che:

  • Per quanto riguarda i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati prima del 1 gennaio 2020, solo con l’ordinanza di convalida di sfratto – che è il provvedimento conclusivo del procedimento giudiziale – il Giudice dichiara la risoluzione del contratto e, pertanto, solo da quel momento non si pagano più le tasse sui canoni di locazione non incassati, alla luce dell’irrilevanza reddituale dei canoni non percepiti. Quanto poi alle eventuali tasse già pagate su canoni non percepiti la legge attribuisce un credito di imposta.
  • Per quanto riguarda invece i contratti ad uso abitativo stipulati dopo l’1 gennaio 2020, è prevista una disposizione più favorevole per il proprietario, in quanto gli contente di anticipare il momento in qui non dovrà più pagare le imposte sui canoni non percepiti. E’ infatti stabilito che il proprietario non paghi più le tasse sui canoni non percepiti dal momento della notifica dell’intimazione di sfratto per morosità (quindi l’avvio della procedura cioè un momento antecedente rispetto alla momento della convalida di sfratto che rappresenta la fase conclusiva del procedimento) o dall’ingiunzione di pagamento. Quanto poi alle eventuali tasse già pagate su canoni non percepiti anche in questo caso la legge attribuisce un credito di imposta

Ciò è previsto dall’art. 26 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 3-quinquies del Decreto Crescita 2019 D.L. 34/2019 convertito con modifiche dalla Legge 58/2019, che dispone che “I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito (purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”.

Non ha senso aspettare: infatti, se un inquilino inizia a non pagare l’affitto, nonostante le promesse e la buona volontà, difficilmente tornerà a corrispondere interamente il canone mensile oltre agli arretrati maturati e, conseguentemente, il credito del proprietario continuerà ad aumentare in maniera esponenziale e, in men che non si dica, il proprietario avrà accumulato un credito di migliaia di euro. Prima si inizia la procedura di sfratto (purtroppo già di per sé non eccessivamente breve), prima il proprietario inizierà a non pagare più le tasse su somme mai percepite e l’immobile verrà liberato tornando a produrre reddito.

Appena un inquilino inizia a non pagare l’affitto conviene quindi contattare immediatamente un avvocato esperto in sfratti per una valutazione della situazione e per dar corso all’avvio del procedimento di sfratto per morosità, sia per avere nel più breve tempo possibile la liberazione dell’immobile, sia per non pagare più le tasse su somme mai incassate. Per maggiori dettagli visita http://sfrattimilano.it/approfondimenti/item/35-cosa-fare-se-l-inquilino-non-paga-l-affitto

Se si aspetta che un inquilino moroso lasci spontaneamente l’immobile, senza procedere con lo sfratto, si rischia di subire un triplice danno:

  • non si incassano i canoni
  • l’immobile concesso in locazione è immobilizzato senza produrre reddito
  • si pagano le tasse sui canoni non percepiti

Se il tuo inquilino non paga l’affitto, contattaci senza impegno per un preventivo gratuito.

Avv. Silvia Comelli

Lascia un commento

Chatta
Serve aiuto?
Buongiorno, serve aiuto?
Chiama oraPrivacy Policy Cookie Policy